IL TRIBUNALE Nel procedimento penale n. 1187/1012 RG.N.R. - 1223//2012 nei confronti di Rosselli Elvio Flavio, Benincasa Massimo, De Rossi Massimiliano. Scioglimento della riserva formulata alla precedente udienza in ordine alla richiesta del P.M. di sospensione del processo e di remissione degli atti alla Corte costituzionale. Il giudice Esaminati gli atti unitamente all'istanza di sospensione del processo e di remissione degli atti alla Corte costituzionale ex art. 23 e seg. della legge 1953, n. 87, depositata dal P.M. in data 8 gennaio 2013, con riferimento al reato contestato sub c) dell'imputazione; Esaminata la memoria difensiva depositata in data 1° febbraio 2013 dall'avv. Attilio Beltrametti, difensore di fiducia degli imputati Rosselli e Benincasa, unitamente, per il Rosselli, all'Avv. Roberto Damonte del Foro di Genova; Richiamato integralmente il contenuto dei suddetti atti; Richiamato altresi' il decreto di citazione a giudizio emesso dal P.M. in data 12 novembre 2012, a seguito del quale si e' svolta in data 28 gennaio 2013 la prima udienza davanti a questo giudicante; Rilevato che allo stato appaiono da accogliere le osservazioni svolte con articolata motivazione dal P.M. nell'istanza depositata in data 8 gennaio 2013; Considerato che il presente giudizio penale, relativamente alla sussistenza del reato contestato sub c) dell'imputazione contenuta nel decreto che dispone il giudizio, non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale sollevata dal P.M.; Rilevato che la suddetta questione di legittimita' costituzionale non appare manifestamente infondata, sulla base della motivazione svolta dallo stesso P.M. nella sua istanza, che deve intendersi qui richiamata integralmente; Visti gli art. 23 e seg. della L. 11/3/1953, n. 87;