IL TRIBUNALE 
 
    Nel procedimento penale n. 1187/1012  RG.N.R.  -  1223//2012  nei
confronti di Rosselli  Elvio  Flavio,  Benincasa  Massimo,  De  Rossi
Massimiliano. 
    Scioglimento della riserva formulata alla precedente  udienza  in
ordine alla richiesta del P.M.  di  sospensione  del  processo  e  di
remissione degli atti alla Corte costituzionale. 
 
                             Il giudice 
 
    Esaminati gli atti  unitamente  all'istanza  di  sospensione  del
processo e di remissione degli atti alla Corte costituzionale ex art.
23 e seg. della legge 1953, n. 87, depositata  dal  P.M.  in  data  8
gennaio  2013,  con  riferimento   al   reato   contestato   sub   c)
dell'imputazione; 
    Esaminata la memoria difensiva depositata  in  data  1°  febbraio
2013  dall'avv.  Attilio  Beltrametti,  difensore  di  fiducia  degli
imputati Rosselli e Benincasa, unitamente, per il Rosselli,  all'Avv.
Roberto Damonte del Foro di Genova; 
    Richiamato integralmente il contenuto dei suddetti atti; 
    Richiamato altresi' il decreto di citazione a giudizio emesso dal
P.M. in data 12 novembre 2012, a seguito del quale si  e'  svolta  in
data 28 gennaio 2013 la prima udienza davanti a questo giudicante; 
    Rilevato che allo stato appaiono da  accogliere  le  osservazioni
svolte con articolata motivazione dal P.M. nell'istanza depositata in
data 8 gennaio 2013; 
    Considerato che il presente giudizio penale,  relativamente  alla
sussistenza del reato contestato sub  c)  dell'imputazione  contenuta
nel decreto  che  dispone  il  giudizio,  non  puo'  essere  definito
indipendentemente dalla risoluzione della questione  di  legittimita'
costituzionale sollevata dal P.M.; 
    Rilevato che la suddetta questione di legittimita' costituzionale
non appare manifestamente infondata,  sulla  base  della  motivazione
svolta dallo stesso P.M. nella sua istanza, che deve  intendersi  qui
richiamata integralmente; 
    Visti gli art. 23 e seg. della L. 11/3/1953, n. 87;